Il diritto di ritenzione del terzo depositario

Spesso si verifica, principalmente nel leasing automobilistico, che i beni anziché trovarsi presso il locatario, siano depositati presso terzi i quali condizionano la restituzione dei beni al pagamento delle spese di deposito e/o manutenzione del bene.

In simili casi trova applicazione l’art 2756 c.c. secondo cui "i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni e le spese. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito, e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno".

Ciò significa, purtroppo, che le spese vantate dai depositari siano effettivamente da corrispondere ai creditori. Il diritto di ritenzione previsto dalla legge opera infatti nei confronti dei terzi che hanno diritti sulla cosa e, per questo, le pretese vantate dai terzi nei confronti della società Concedente appaiono legittime.
Ciò peraltro è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto legittima un’interpretazione dell’art. 2756 c.c. volta a consentire la vendita del bene assoggettato a ritenzione.

 

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